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Legge 24/11/1981 n. 689Art. 88 - Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo 1. Dopo l'art. 388 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 388-bis. - (Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo) 1. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila". Art. 89 - Casi di perseguibilità a querela 1. Dopo l'art. 493 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 493-bis. - (Casi di perseguibilità a querela). 1. I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo". Art. 90 - Modifica dell'art. 570 del codice penale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare 1. All'art. 570 del codice penale dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal n. 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal n. 2 del precedente comma". Art. 91 - Modifica dell'art. 582 del codice penale in materia di lesione personale 1. Il secondo comma dell'art. 582 del codice penale è sostituito dal seguente: "Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il delitto è punibile querela della persona offesa". Art. 92 - Modifica dell'art. 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose 1. L'ultimo comma dell'art. 590 del codice penale è sostituito dal seguente: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale". Art. 93 -Modifica dell'art. 627 del codice penale in materia di sottrazione d cose comuni 1. Il primo comma dell'art. 627 del codice penale è sostituito dal seguente: "Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila. Art. 94 - Usurpazione 1. L'art. 631 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 631. - (Usurpazione) . 1. Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila". Art. 95 - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi L'art. 632 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 632. - (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). 1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila". Legge 24/11/1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale. Art. 96 - Modifica dell'art. 636 del codice penale in materia di introduzione, abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo 1. Nell'art. 636 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa". Art. 97 - Casi di esecuzione della perseguibilità a querela 1. Dopo l'art. 639 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 639-bis. - (Casi di esecuzione della perseguibilità a querela). 1. Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico". Art. 98 - Modifica dell'art. 640 del codice penale in materia di truffa 1. Nell'art. 640 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante". Art. 99 - Norma transitoria 1. Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Capo Disposizioni in materia di pene pecuniarie Art. 100 -Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria. Pagamento rateale della multa o della ammenda 1. Dopo l'art. 133 del codice penale sono inseriti i seguenti: "Art. 133-bis. - (Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria). 1. Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente anche delle condizioni economiche del reo. Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o dimi- nuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa". "Art. 133-ter. - (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda). 1. Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento". Art. 101 - Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale 1. Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 136 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art. 24. - (Multa). 1. La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, né superiore a dieci milioni. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a lire quattro milioni". "Art. 26. - (Ammenda). 1. La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila né superiore a lire due milioni". "Art. 66. - (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti). 1. Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'art. 63, né comunque eccedere: a) gli anni trenta, se si tratta della reclusione; b) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto; c) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'art 133-bis". Legge 24/11/1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale. "Art. 78. - (Limiti degli aumenti delle pene principali). 1. Nel caso di concorso di reati preveduto dall'art. 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere: 1. trenta anni per la reclusione; 2. sei anni per l'arresto; 3. lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'art. 133-bis. Nel caso di concorso di reati preveduto dall'art. 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto". "Art. 135. - (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). 1. Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva". "Art. 136. - (Modalità di conversione di pene pecuniarie). 1. Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge". Art. 102 - Conversione di pene pecuniarie 1. Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. 2. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo. 3. Il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un giorno di lavoro sostitutivo. 4. Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato. Art. 103 - Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie 1. Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita è quella dell'ammenda. 2. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni. Art. 104 - Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale 1. Gli articoli 163, 175 e 237 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art. 163. - (Sospensione condizionale della pena). 1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. 2. Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. 3. Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi". "Art. 175. - (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). |
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